Dizionario


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stampa
Numero voci: 284.

Parma, L''Accademia de'' Dilettanti Di Musica


Nell'A.S.Pr (Teatri Parma e Piacenza, 1763, b. 1) si trova un ms contenente: "Capitoli e Constituzioni per la nuova Accademia de' Ss.ri Dilettanti di Musica che si aprirà in Parma nel 1763". Siamo dell'opinione che questa accademia non ebbe vita, ma è comunque un documento di grande interesse per la vita socio-culturale dell'epoca. Erano previste 3 classi di soci accademici: con voto (quelli che, oltre a concorrere alle spese, vi prestavano anche la loro opera nell'esercizio della musica); senza voto (coloro che erano ammessi ad esercitarsi nello studio della musica, giovandosi al tempo stesso dell'Accademia, senza soggiacere ad alcuna spesa); aggregati (coloro che, senza prestare la loro opera, potevano assistere alle manifestazioni, concorrendo alle spese). Per il miglior funzionamento, era previsto di stipendiare 4 professori: 2 violini, 1 viola e 1 contrabbasso. Le accademie ordinarie, private, erano chiuse al pubblico e si tenevano il lunedì e giovedì di ogni settimana, mentre a quelle pubbliche potevano intervenire gli estranei. Nei posti, dietro a quelli riservati agli accademici con voto, non vi era prelazione, "dovendo tutti essere considerati eguali". Nelle accademie private ogni socio, a turno, sia di strumento ad arco che a fiato, era tenuto a suonare da solo o come solista in concerto, se era stato a ciò ritenuto idoneo e iscritto nell'apposito albo. Era prevista la possibilità di ospitare virtuosi forestieri. Le cariche sociali erano: il direttore dell'Accademia, che veniva sorteggiato tra gli accademici con voto di età superiore ai 25 anni, e che restava in carica 1 anno: non era rieleggibile fino a quando tutti i soci non avessero occupato tale carica; il cancelliere (segretario); il tesoriere; il depositario dei beni mobili; l'archivista (bibliotecario della musica). Unico stipendiato era un bidello. I soci dovevano obbligarsi per un certo numero di anni e non potevano recedere senza legittima causa. Coloro che si assentavano erano egualmente tenuti a versare la quota sociale.
ultimo aggiornamento: 08/07/2014
©2011 Gaspare Nello Vetro autore del Dizionario della musica e dei musicisti del Ducato di Parma e Piacenza