CAFFETTIERE Colui che, nel teatro, tiene bottega di caffè. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma il caffettiere ed i suoi aiutanti hanno l'obbligo di vestire pulitamente, di trattare con decenza tutti quelli che si presentano e di essere sempre provvisti di generi di prima qualità. Relativamente al caffettiere la DIREZIONE DEL TEATRO dà all'IMPRESARIO le ingiunzioni necessarie e convenienti circa le ore in cui il locale deve aprire e chiudere. L'eseguimento di tali prescrizioni è affidato al CUSTODE del teatro che ne diviene responsabile.
CANONE ANNUO Vedi DOTE e PALCHETTISTA.
CAPITOLATO D'APPALTO I due termini, capitolato e CONTRATTO D'APPALTO, sono spesso utilizzati indistintamente nei documenti dell'Archivio Storico del Teatro Regio di Parma. Tuttavia, più specificatamente, per capitolato si intende lo scritto con i patti e le condizioni da osservarsi, da parte dei contraenti, per concludere il contratto d'appalto. Per rinnovare la concessione della gestione degli spettacoli la DIREZIONE DEL TEATRO di Parma, dopo aver elaborato un Quaderno dei Patti, indice una gara d'appalto. L'offerta è in genere debitamente pubblicizzata attraverso l'affissione di manifesti e l'invio del bando ai giornali ed alle agenzie teatrali. Scelta la proposta più conveniente si redige il capitolato definitivo tenendo eventualmente conto delle modifiche proposte dall'IMPRESARIO. I capitolati del Teatro di Parma, che tendono sempre più a standardizzarsi, sia nella forma che nel contenuto - decreti e regolamenti costituiscono uno stabile punto di riferimento -, si compongono, per lo più, dei seguenti capitoli: 1. Della durata e rappresentanza dell'appalto; 2. Della consegna del teatro all'APPALTATORE; 3. Degli impiegati, serventi ed artigiani addetti al teatro; 4. Delle rappresentazioni, serate a benefizio e riposi che deve dare l'appaltatore; 5. Delle opere e dei balli d'obbligo, degli artisti che vi devono agire, delle prove generali e dei veglioni; 6. Delle compagnie drammatiche e melodrammatiche; 7. Delle accademie ed altri trattenimenti; 8. Dell'orchestra; 9. Delle decorazioni; 10. Della illuminazione; 11. Del pagamento del CANONE ANNUO dei palchetti, dei biglietti d'ingresso, degli abbonamenti e dei posti riservati, nonché del prodotto delle multe; 12. Del LIBERO INGRESSO; 13. Dei vantaggi concessi all'appaltatore; 14. Dei carichi, delle cauzioni, delle penalità e delle spese a cui è sottoposto l'appaltatore oltre che delle decisioni controverse. Seguono, in genere, 3 specchi: il 1° con l'elenco degli impiegati e serventi del teatro; il 2° con l'indicazione delle spese serali relative all'orchestra secondo la qualità degli spettacoli e per i veglioni; il 3° con le tariffe dei palchetti, dei biglietti d'ingresso, dei posti riservati e degli abbonamenti.
CAPOCOMICO Spesso designato anche come IMPRESARIO - termine che, in senso lato, comprende qualunque organizzatore teatrale e, in senso stretto, vale per qualificare l'esercente di spettacoli, per lo più lirici, che provvede direttamente alla formazione di programmi -colui che, nel teatro italiano dell'800, costituisce e dirige una compagnia drammatica (o di prosa). Scrittura per un certo tempo gli attori - una serie di ruoli di primaria importanza, talvolta soci del capocomico e il cui nome appare in ditta o in sottoditta - e assume a suo carico l'azienda della quale è responsabile legalmente sia verso i suoi scritturati, sia verso le imprese. Ha in genere un REPERTORIO di spettacoli più o meno pronti per essere rappresentati. La maggior parte dei capicomico sono essi stessi attori di primo rango e direttori artistici della compagnia.
CARNEVALE (Stagione di) Epoca teatrale, detta abusivamente stagione, che dura di solito dal 10 dicembre alla prima domenica di QUARESIMA, oppure, dal 26 dicembre al giorno delle Ceneri. Per almeno due secoli la più importante STAGIONE TEATRALE.
CARNEVALE-QUARESIMA (Stagione di) Epoca teatrale, detta abusivamente stagione, che dura di solito dal 10 dicembre fino alla Pasqua. Vedi anche STAGIONE TEATRALE.
CARTELLONE Avviso preventivo mediante il quale l'APPALTATORE o l'amministratore di un teatro indica al pubblico il programma di una STAGIONE TEATRALE. In genere specifica se i lavori sono in prima rappresentazione, se sono nuovi per la città o per la nazione, se si tratta di opere di REPERTORIO in nuovo allestimento. Oltre al titolo dei lavori il cartellone deve riportare i nomi degli interpreti (attori, cantanti, ballerini, coristi, corifei, etc.), dell'appaltatore, IMPRESARIO o CAPOCOMICO, del direttore e dei componenti l'orchestra, degli scenografi, dei tecnici (macchinisti, vestiaristi, illuminatori, etc.). Specifica, inoltre, il prezzo degli abbonamenti e dei biglietti serali. Va sottolineato che una volta annunziato uno spettacolo in cartellone ha vita, tra l'amministrazione teatrale e il pubblico, un contratto. Il cartellone dunque, come le lettere d'obbligo, indica i diritti e gli oneri rispettivi delle parti. L'appaltatore, l'impresa o la DIREZIONE deve far rappresentare le produzioni indicate e con gli artisti annunciati. Se, per impreviste circostanze, l'IMPRESA TEATRALE non può dare le produzioni indicate in cartellone è garantito ad ogni spettatore il diritto di domandare la restituzione del suo denaro. Non così se il cambiamento è stato notificato al pubblico mediante affissi esposti davanti l'apertura dei camerini. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma il cartellone, stampato a spese dell'appaltatore e munito del visto della Direzione, deve essere approvato dalla Direzione Generale di Polizia.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA È creata, dal 1833, per amministrare il Teatro di Parma. Si compone del Gran Ciamberlano di Sua Maestà quale presidente, del Direttore della Polizia Generale, del REVISORE del teatro, e di 4 proprietari di palchi, eletti dalla Sovrana, uno dei quali deve uscire d'ufficio ogni anno (vedi PALCHETTISTA). Detta Commissione non può deliberare se non alla presenza di almeno 5 dei membri che la compongono. Ha sotto la sua dipendenza, per tutto ciò che riguarda il servizio nel teatro, anche l'Orchestra Ducale. Dal '34 alla Commissione Amministrativa viene aggiunto un segretario con voce deliberativa, eletto dalla Sovrana, il cui uffizio è gratuito. In caso di assenza o impedimento del Gran Ciamberlano le veci di presidente della Commissione sono affidate, dal 1837, al Direttore della Polizia Generale. Nell'ottobre 1849 la Commissione Amministrativa viene sciolta ed altra ne viene creata composta dal Gran Maggiordomo della Real Corte per le cose riguardanti il servizio, dal Presidente delle Finanze per ciò che riguarda alle spese, dal Soprintendente dell'Orchestra Ducale quale amministratore e dal Direttore del Reale Museo per le decorazioni e i vestiari. Nel febbraio '50 ennesimo ritocco e la nuova Commissione si compone del Presidente delle Finanze quale Presidente, del Maggiordomo Maggiore della Real Corte (che conserva anche la sovrintendenza dell'orchestra) e del Direttore del R. Museo che, oltre all'incarico di revisore, ha quello di SOPRINTENDENTE del teatro stesso. L'ottobre 1853 viene sostituito, quale membro della Commissione Amministrativa, all'Intendente Generale della Real Casa, il Segretario Intimo di Gabinetto. Dall'ottobre 1855 la Commissione Amministrativa prende il nome di COMMISSIONE DIRETTRICE.
COMMISSIONE DIRETTRICE Dall'ottobre 1855 la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, atta ad amministrare il Teatro di Parma, viene ricomposta e prende il nome di Commissione Direttrice. Essa è formata dal Gran Maestro della Real Corte quale presidente, dal Direttore della Polizia Generale, dal Soprintendente della Reale Orchestra, dal REVISORE del teatro e da 4 palchettisti eletti dal Sovrano. Nel luglio '59, con decreto del Governatore delle Province Parmensi, la Commissione Direttrice viene nuovamente ricomposta con l'Intendente della Provincia (Prefetto) come presidente, il Podestà di Parma e 5 palchettisti, designati dall'assemblea degli stessi proprietari.
COMODINO Velario di tela dipinto, arretrato rispetto al sipario principale del teatro, calato "in prima", avente l'uso di permettere i cambiamenti di scena fra un quadro e l'altro di uno stesso atto. Una porticina praticabile, munita di tendine, nel mezzo, permette agli attori di portarsi al proscenio per ringraziare il pubblico.
COMPAGNIA TEATRALE Nella sua accezione specifica, insieme di mezzi materiali e di persone - costituito mediante SCRITTURA TEATRALE o patto sociale - organizzato per l'esecuzione di spettacoli. Le forze lavoro impegnate dalla compagnia assolvono compiti artistici, tecnici, amministrativi e manuali. Dal punto di vista economico e tecnico le compagnie si differenziano secondo la dignità artistica in primarie e secondarie; secondo il luogo d'azione in compagnie di giro, stabili e semistabili; in relazione al genere artistico - e limitandoci alla elencazione delle più frequenti - in: compagnie di canto (o liriche) costituite per l'esecuzione di drammi musicali e cantati (va ricordato che nel settore della lirica l'espressione "compagnia" designa in genere solo il complesso di parti primarie); compagnie drammatiche (o di prosa) qualificate per l'esecuzione di spettacoli di prosa (tragedie, drammi, commedie, farse, etc.); compagnie di ballo (o coreografiche) costituite per l'esecuzione di spettacoli di danza antica e moderna; compagnie di circo costituite per l'allestimento di spettacoli che comprendono principalmente giuochi di bestie; compagnie di ginnastica qualificate per l'esecuzione di esercizi acrobatici, giuochi di agilità, equilibrio e destrezza; compagnie mimiche; compagnie comiche. Nello stesso genere teatrale è tuttavia infinita la varietà delle configurazioni che può assumere la compagnia, pur nei limiti imposti dalle regole tecniche proprie del genere professato.
COMPARSA Esecutore chiamato dall'azione scenica a prestare semplice atto di presenza. Appare in scena da solo, in gruppo o in massa senza prendere parola. Nel gergo teatrale infatti sotto questa voce si intendono tutte quelle persone, le quali, senza essere né cantanti, né attori, né danzatori entrano a formar parte delle grandi masse degli spettacoli d'opera e di ballo. Essi stanno per lo più sotto la direzione di un capo comparsa - a sua volta subordinato al direttore di scena - che ha l'incarico di sorvegliarli, dirigerli e collocarli secondo i gruppi ordinati nella messa in scena. Nel Teatro di Parma, durante la stagione del CARNEVALE 1851-52, viene soppresso, per volere sovrano, il servizio che le Truppe Reali prestano, quali comparse, negli spettacoli. Tale servizio viene sostituito da borghesi, di età non inferiore ad anni 18, la cui scelta deve essere autorizzata dal SOPRINTENDENTE DEL TEATRO. In base al nuovo regolamento, appositamente redatto, le comparse borghesi devono osservare una serie di norme di buon comportamento. Devono recarsi in teatro per tempo, partecipare alle prove ed apprendere, il meglio possibile, la parte. Vedi anche FIGURANTE.
CONTRATTO D'APPALTO Negozio attraverso il quale l'amministrazione teatrale concede in godimento totale o parziale ad un APPALTATORE un teatro corrispondendogli una somma detta DOTE e facendogli obbligo di attuare uno o più spettacoli dei quali l'appaltatore stesso assume la gestione. Stabilisce inoltre le spese a carico degli uni e degli altri. A norma di questi atti sogliono regolarsi le contestazioni che possono sorgere tra le amministrazioni teatrali e gli appaltatori. La differenza fondamentale con il contratto di locazione sta nella più stretta limitazione che l'appalto stabilisce alla libertà di determinazione dell'esercente teatrale imponendogli non soltanto il numero delle recite d'obbligo ma anche spesso il genere degli spettacoli e il nome degli esecutori; talvolta la misura dei prezzi d'ingresso al teatro. Da tali vincoli è giustificata, ove ricorra, la corresponsione della dote, destinata a rappresentare una parte importante, se non proprio prevalente, dei ricavi dell'impresa di esercizio del teatro. Di solito è prevista, sia per il Governo che per l'appaltatore, la possibilità di rescindere il contratto prima della scadenza, salvo l'obbligo di notificarne la decisione entro i termini fissati. Vedi anche IMPRESARIO e CAPITOLATO D'APPALTO.
CONTROLLORE Colui che veglia, nell'interesse dell'IMPRESA, all'ingresso del teatro affinché entrino le sole persone autorizzate. Riconosce il LIBERO INGRESSO ed in generale sorveglia che il personale addetto al servizio teatrale adempia regolarmente al proprio mandato. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma le attribuzioni del controllore sono regolate di concerto tra la DIREZIONE e l'IMPRESARIO. Egli ha comunque l'obbligo di tenere un registro di tutti gli introiti sia serali, sia dell'intera STAGIONE TEATRALE.
CORIFEO Colui che, nella gerarchia teatrale, si colloca un gradino più su rispetto al FIGURANTE e alla COMPARSA. Si distingue da questi ultimi in quanto esso non ha altro scopo che quello di popolare la scena, senza alcuna azione individuale. Talora esso rappresenta una parte nel dramma sia musicale, sia coreo-mimico, senza un'azione particolare o importante, ma soltanto con qualche gesto od esprimendo un momento della scena che si riproduce. II corifeo, a volte, viene assunto come secondo ballerino.
CORISTA Colui che canta in un coro, qui da considerare quale elemento di un coro impiegato in uno spettacolo teatrale, principalmente nell'opera. Presta servizio ai sensi delle scritture e dei regolamenti del teatro guidato da un maestro. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma il corpo dei coristi non può essere inferiore a 12 elementi. A questi, nel 1850, sono aggiunti 3 aggregati coristi. Un capo corista (o maestro dei cori) ha l'obbligo di istruirli e dirigerli sia nel canto, sia nell'azione. Nessuno può essere accettato nel corpo se non munito di certificato di moralità e buona condotta e comunque senza il permesso della polizia. Il corista ha l'obbligo di assistere a tutte le prove, lezioni e rappresentazioni secondo tempi e modi indicati.
CORRISPONDENTE TEATRALE vedi AGENTE TEATRALE.
CUSTODE Colui che è responsabile del fabbricato e di quanto in esso si contiene giusta gli inventari da lui sottoscritti. Non permette l'ingresso al teatro se non a quelli che egli conosce averne diritto. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma il custode ha l'obbligo di aprire il teatro solo nei giorni ed ore stabilite. Durante le prove e gli spettacoli non può allontanarsi dal teatro nemmeno per trattenersi nel proprio alloggio. Deve visitare ogni giorno tutte quelle parti dell'edificio affidate alla sua vigilanza ed avvisare l'ISPETTORE e l'ARCHITETTO di eventuali guasti. Deve tener pulito l'intero edificio. Finito lo spettacolo egli è obbligato, parimenti al MACCHINISTA ed all'ILLUMINATORE - ciascuno per i locali ad essi affidati -, ed unitamente ai pompieri, alla visita dei locali del teatro. Mezz'ora dopo l'uscita dei pompieri il custode è tenuto ad effettuare una controvisita ad alcuni locali del teatro. Vedi anche CUSTODE DEL RIDOTTO e CUSTODE DEI PASTRANI E OMBRELLI.
CUSTODE DEI PASTRANI E OMBRELLI Secondo il Regolamento del Teatro di Parma colui che tiene in custodia pastrani, ombrelli ed altri oggetti contro lo scambio di una marca.
CUSTODE DEL RIDOTTO Colui che è responsabile delle parti di stanze nel teatro, loro dipendenze e scalone attiguo, il tutto destinato ad uso del ridotto e di tutti gli oggetti che vi si contengono giusta l'inventario da lui sottoscritto. Secondo il Regolamento del Teatro di Parma il custode del ridotto è obbligato a mantenere il suo posto durante le rappresentazioni e le feste di ballo e a non abbandonare il locale fino a quando i pompieri non hanno eseguito la visita di controllo.